L’edilizia libera consente di eseguire piccoli lavori in casa o in condominio, senza richiedere permessi. Quali interventi sono ammessi e quali le regole da seguire per evitare sanzioni?
L’edilizia libera rappresenta un’opportunità per chi desidera realizzare piccoli interventi in casa o in condominio, senza dover affrontare complesse pratiche burocratiche.
Grazie alle semplificazioni introdotte nel tempo, è possibile eseguire numerosi lavori per i quali non sono necessarie le autorizzazioni comunali, fermo restando il rispetto delle normative vigenti.
Cosa rientra in questa categoria e quali sono le regole da seguire?
Cosa si intende per edilizia libera
L’edilizia libera comprende tutti quegli interventi edilizi per i quali non servono neppure la CILA, la SCIA o permessi, titoli abilitativi e comunicazioni al Comune.
Si tratta per lo più di opere di manutenzione ordinaria e di installazione di determinati manufatti che non incidono sulle caratteristiche strutturali dell’edificio.
Per questa tipologia di lavori e interventi edilizi il riferimento normativo principale è l’articolo 6 del Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001), aggiornato nel tempo con nuovi interventi eseguibili senza permesso.
Non servono permessi o richieste?
Nonostante l’assenza di specifiche autorizzazioni, gli interventi in edilizia libera devono comunque rispettare le normative urbanistiche, paesaggistiche e di sicurezza.
Ad esempio, non possono violare le norme antisismiche, le disposizioni igienico-sanitarie o il regolamento edilizio comunale.
Inoltre, in alcune aree sottoposte a vincoli, potrebbe essere comunque necessaria una valutazione dell’ufficio tecnico del Comune.
Quando un intervento rientra in edilizia libera?
Un’opera è considerata edilizia libera quando rispetta i seguenti requisiti:
- Non comporta modifiche strutturali all’edificio
- Non prevede un aumento della volumetria o della superficie utile
- Rispetta il regolamento edilizio e le norme di settore (sicurezza, igiene, antincendio, paesaggistiche, ecc.)
- È conforme al Glossario dell’Edilizia Libera, un elenco di interventi per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo
Le attività permesse
Anche i cosiddetti interventi di edilizia libera potrebbero essere soggetti a vincoli paesaggistici o regolamenti condominiali, quindi è sempre consigliabile informarsi presso il Comune o consultare un tecnico abilitato.
Attualmente, il Glossario dell’Edilizia Libera elenca 17 principali interventi eseguibili senza permessi, tra cui:
- Tende e pergotende: installazione di coperture mobili per la protezione dal sole e dagli agenti atmosferici
- Vetrate panoramiche amovibili (VEPA): applicabili a balconi, logge e ora anche a porticati
- Rifacimento pavimentazione interna ed esterna
- Sostituzione delle finestre e degli infissi
- Ristrutturazione del bagno, inclusa la sostituzione dei sanitari
- Messa a norma dell’impianto elettrico
- Sostituzione della caldaia con pompa di calore
- Tinteggiatura della facciata
- Installazione di parapetti, ringhiere e recinzioni
- Lavori di manutenzione del giardino
- Installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche
- Pannelli solari e impianti fotovoltaici su edifici (qui un approfondimento dal nostro blog)
- Rifacimento delle opere di lattoneria (grondaie, pluviali, ecc.)
- Rimozione delle barriere architettoniche (rampe, servoscala, montacarichi)
- Riparazione e sostituzione di impianti domestici (idrico, termico, fognario, ecc.)
- Installazione di sistemi di sicurezza (inferriate, allarmi, telecamere)
- Manutenzione del manto di copertura (sostituzione tegole, ripristino fissaggi, ecc.)
Durata e scadenze
Gli interventi di edilizia libera non sono soggetti a scadenze specifiche, poiché non richiedono permessi o autorizzazioni preliminari. Tuttavia, è importante distinguere tra lavori di semplice manutenzione e quelli che, pur rientrando nell’edilizia libera, potrebbero avere implicazioni temporali o normative particolari.
Ad esempio:
- Opere temporanee (come gazebo, pergolati o strutture amovibili) devono invece rispettare il vincolo temporale. Il limite per le opere temporanee realizzabili in edilizia libera è di 180 giorni, come stabilito dall’articolo 6 del DPR 380/2001, comma 1, lettera e-bis). Trascorso questo tempo potrebbero essere considerate opere permanenti e quindi soggette a permessi
- Interventi di manutenzione ordinaria (come la tinteggiatura, la sostituzione di pavimenti o infissi) possono essere eseguiti senza limiti di tempo
- Lavori legati a bonus edilizi, pur rientrando in alcuni casi nell’edilizia libera, devono rispettare eventuali scadenze stabilite per accedere alle agevolazioni fiscali
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