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Fotovoltaico in edilizia libera: quando è possibile?

Pubblicato da VIVERE Real Estate Blog sopra Dicembre 16, 2024
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Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’installazione del fotovoltaico in edilizia libera è consentita solo su edifici preesistenti.

L’articolo 9 del Decreto Energia D.L. n. 17/2022 ha introdotto le semplificazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici, snellendo la procedura necessaria per l’ottenimento dei permessi per l’installazione su edifici già esistenti.

Recentemente è però intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 8113/2024, chiarendo la legittimità di tali semplificazioni per evitare che tale decreto venga sfruttato per ampliamenti o nuove costruzioni mascherate.

Fotovoltaico in edilizia libera: cosa è consentito?

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8113/2024, ha chiarito definitivamente che l’edilizia libera è consentita solamente nei casi dove non vi sono incrementi di volume o di superfici non strettamente legati alla funzione degli impianti fotovoltaici.

Non è dunque possibile applicare in modo estensivo la liberalizzazione prevista dal Decreto Energia, altrimenti si può andare incontro a sanzioni economiche o addirittura conseguenze più gravi, arrivando perfino alla demolizione della struttura edificata senza consenso.

Per poter beneficiare della semplificazione prevista dal Decreto Energia, bisogna dunque dimostrare che non esistono alternative equivalenti.

Se per l’installazione degli impianti fotovoltaici è necessario erigere nuove strutture o spazi coperti, rimane obbligatoria la necessità di acquisizione dei permessi che consentano la nuova costruzione.

La nuova sentenza nasce proprio per chiarire questo aspetto del Decreto Energia, poiché molti operatori del settore edilizio hanno interpretato in maniera eccessivamente estesa tale decreto.

Emblematico il caso di un gestore di un ristorante lombardo che ha costruito un portico con la giustificazione di installare dei nuovi pannelli fotovoltaici.

La sentenza del Consiglio di Stato sul caso del portico

Ricordiamo che l’opportunità di installare un impianto fotovoltaico in edilizia libera è molto recente ed è stata introdotta dall’articolo 9 del cosiddetto “Decreto Energia”, ossia il D.L. n. 17/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 34 del 2022, il quale recita che:

l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici […] o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, […] è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi […].

La recente sentenza del Consiglio di Stato ha chiarito che l’installazione degli impianti fotovoltaici in edilizia libera è consentita esclusivamente sugli edifici già esistenti.

Nello specifico, lo scorso 9 ottobre il Consiglio di Stato ha pubblicato la sentenza n. 8113/2024 esaminando il caso in cui un comune lombardo ha contestato a un gestore di un ristorante una serie di abusi edilizi, nei quali rientrava la realizzazione di un portico che, secondo il gestore, avrebbe dovuto sostenere un impianto di pannelli solari.

Per il gestore del locale tale portico sarebbe dovuto rientrare nell’ambito dell’edilizia libera, ma (dopo l’analisi del Consiglio di Stato e dei giudici) si è giunti alla conclusione che la realizzazione del portico ha ampliato la superficie del locale.

La funzione di sostegno dell’impianto fotovoltaico è stata giudicata dunque un effetto indiretto e, di conseguenza, il portico deve essere considerato nuova costruzione a tutti gli effetti e come tale era necessario il rilascio dei permessi di costruzione.

Secondo quanto si legge nella sentenza del Consiglio di Stato:

Il portico di cui si parla ha avuto quale effetto (e risultato) primario, quello di ampliare la superficie (ed il volume) del locale destinato a pubblico esercizio, viceversa la dichiarata funzione di sostegno ai pannelli fotovoltaici rappresenta, al più, un effetto indiretto ed accessorio dell’innesto, con conseguente non applicabilità della disciplina di cui al citato D.L. n. 17/2022.

Il gestore del locale è stato dunque condannato al pagamento delle spese processuali, oltre all’ordine di demolizione del portico.

Attenzione alle autorizzazioni paesaggistiche

Come chiarito dalla sentenza del Consiglio di Stato, bisogna porre particolare attenzione ad eventuali aggiunte alla volumetria delle strutture alle quali si ha intenzione di aggiungere gli impianti fotovoltaici, onde evitare salate sanzioni.

Ma da tenere sott’occhio vi è anche l’impatto che l’edilizia libera può apportare al paesaggio.

Il CdS ha evidenziato infatti la necessità di valutazione dell’ambiente, con l’obiettivo di evitare che le nuove installazioni d’impianti vadano a modificare o alterare eccessivamente il paesaggio, in questi casi infatti le opere verranno considerate abusive e quindi non in regola.

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