La SCIA in edilizia è un documento fondamentale quando si pensa alla ristrutturazione della propria casa, soprattutto per lavori complessi.
Quando si tratta di lavori edilizi è bene conoscere nel dettaglio anche le procedure amministrative da intraprendere per evitare di incorrere involontariamente in sanzioni.
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività è un documento importante sia per chi lavora in abito edilizio che per i comuni cittadini.
Di fatto, anche una semplice ristrutturazione della propria casa potrebbe necessitare della SCIA per procedere.
Che cosa è la SCIA in edilizia
La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è un documento che deve essere presentato al comune di competenza per avviare determinate attività edilizie.
Introdotta dal Decreto Legge 78/2010 e regolamentata dal D.Lgs. 222/2016, la SCIA consente di iniziare i lavori senza attendere l’autorizzazione esplicita dell’amministrazione pubblica, purché si rispettino le norme urbanistiche, edilizie e di sicurezza.
Differenza tra SCIA e la CILA
La SCIA e la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) sono due strumenti utilizzati in ambito edilizio per comunicare l’inizio di lavori, ma presentano differenze significative.
La SCIA è richiesta per interventi più complessi e invasivi, come ristrutturazioni pesanti o modifiche strutturali.
La CILA, invece, è necessaria per interventi di manutenzione straordinaria che non incidono sulla struttura dell’edificio, come la sostituzione di infissi o l’apertura di tramezzi interni non portanti.
Quando è necessario presentare la SCIA?
La SCIA è obbligatoria per una serie di interventi edilizi che comprendono:
- ristrutturazione edilizia: quando si modificano significativamente la struttura e la distribuzione interna di un immobile
- cambio di destinazione d’uso: se comporta variazioni urbanistiche rilevanti
- costruzione di manufatti non rientranti nell’edilizia libera: ad esempio, tettoie o verande di dimensioni rilevanti
- interventi di restauro e risanamento conservativo: quando comportano la modifica dei volumi o delle superfici
- realizzazione di nuove costruzioni o ampliamenti: se non sono soggetti a permesso di costruire
In tutti questi casi è dunque indispensabile presentare questo documento al comune di competenza.
Le opere soggette a SCIA
Le opere soggette a SCIA comprendono:
- ristrutturazioni pesanti, modifiche significative alla struttura portante dell’edificio
- interventi di restauro con modifiche strutturali
- costruzione di nuove edificazioni di modesta entità non soggette a permesso di costruire
- cambi di destinazione d’uso che alterano la funzione principale dell’edificio
- opere di urbanizzazione primaria, come strade interne a lottizzazioni
La SCIA non è richiesta per le opere di edilizia libera, che comprendono interventi minori come la manutenzione ordinaria, la tinteggiatura interna o esterna e la sostituzione di pavimenti o sanitari.
In questi casi, non è necessario presentare alcun tipo di documentazione, salvo diverse indicazioni specifiche comunali.
La SCIA per ristrutturazione
Per le ristrutturazioni che comportano modifiche significative alla struttura dell’edificio, la SCIA è la pratica più comune.
Un esempio pratico di utilizzo della SCIA potrebbe essere una ristrutturazione pesante di un appartamento che comporti la demolizione e ricostruzione di pareti portanti, la realizzazione di un ampliamento volumetrico o la modifica della destinazione d’uso da residenziale a commerciale.
Tuttavia, è sempre consigliabile consultare un tecnico per valutare se l’intervento rientra nella SCIA o richiede una diversa autorizzazione.
Chi deve fare la SCIA?
La SCIA deve essere presentata dal proprietario dell’immobile o da chi ne ha diritto, come un affittuario con l’autorizzazione del proprietario.
Il documento può essere predisposto direttamente dal richiedente o, più comunemente, da un tecnico abilitato, come un architetto, un ingegnere o un geometra.
SCIA in edilizia: i tempi
Dopo aver presentato la SCIA in edilizia, quando si possono iniziare i lavori?
La SCIA consente di avviare i lavori subito dopo la presentazione della documentazione al Comune, senza necessità di attendere un’autorizzazione esplicita.
Tuttavia, l’amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo per verificare la conformità della SCIA e, in caso di irregolarità, sospendere i lavori e richiedere eventuali integrazioni o modifiche.
Se l’amministrazione non interviene entro questo termine, scatta il cosiddetto “silenzio-assenso“, che conferma la validità della SCIA. Una volta ottenuta la SCIA si hanno 3 anni di tempo per concludere i lavori e ultimare un eventuale collaudo.
Il costo della SCIA
Il costo della SCIA varia a seconda del Comune e della complessità dell’intervento.
Solitamente comprende un contributo di costruzione e gli onorari del tecnico incaricato per la predisposizione e l’invio della pratica.
I costi possono oscillare da poche centinaia a diverse migliaia di euro, a seconda della tipologia e dell’entità dell’intervento.
La SCIA, richiesta entro i tempi necessari, ha un costo compreso tra i 250 euro e i 1000 euro. Se invece la richiesta è tardiva sarà necessario aggiungere a questi costi una sanzione di 516 euro. Diverso è il costo della SCIA in sanatoria.
La SCIA in sanatoria è una procedura che consente di regolarizzare interventi edilizi già eseguiti senza le necessarie autorizzazioni.
Tuttavia, la sanatoria è possibile solo se i lavori realizzati sono conformi alle normative vigenti al momento della loro esecuzione. In caso contrario, potrebbero essere richiesti interventi correttivi o, nei casi più gravi, la demolizione delle opere abusive.
Con la SCIA in sanatoria i costi oscillano tra i 500 e i 5000 euro.
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