Cosa dice la normativa per l’uso delle telecamere in condominio?
La normativa di riferimento per le telecamere in condominio è la legge 220/221 che ha introdotto, in particolare, la disposizione dell’articolo 1122 ter del c.c. al fine di regolarne il montaggio.
Generalmente, per installare dispositivi di questo genere è necessario ottenere l’approvazione dell’assemblea condominiale rispettando la maggioranza riportata nell’articolo 1136 del Codice Civile ed è bene sapere che, la normativa menzionata si applica esclusivamente agli impianti di videosorveglianza installati sulle parti comuni del condominio, come il portone di ingresso, i parcheggi e i muri esterni.
La normativa vigente
L’installazione di telecamere in condominio potrebbe dar luogo alla commissione del reato relativo alle “Interferenze illecite nella vita privata” sancito dall’articolo 615 bis del Codice penale.
Nello specifico, si tratta della circostanza in cui un individuo, tramite la messa in atto di strumenti di registrazione visiva e sonora, acquisisce indebitamente informazioni e immagini riferite alla sfera privata all’interno dell’unità abitativa, includendo anche gli spazi comuni di un edificio condominiale.
Tuttavia, la videosorveglianza in condominio non è completamente esclusa.
Ciò che conta, in tale ambito, è rispettare la normativa per le telecamere in condominio prevista dall’ordinamento italiano all’art. 1122 ter del Codice civile.
Tale disposto afferma che tutte le decisioni relative all’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dell’edificio sono legittimate solo se approvate dall’assemblea mediante un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
Per l’installazione di telecamere in condominio, la maggioranza che deve approvare la delibera con oggetto i dispositivi in questione è quella sancita dal secondo paragrafo dell’articolo 1136 c.c.
Inoltre, è bene sapere che in ogni situazione in cui un condominio installi un sistema di videosorveglianza approvato dall’assemblea, è richiesto di nominare un responsabile della privacy che può anche essere l’amministratore condominiale.
Dove è vietato posizionare le telecamere?
Secondo la normativa sulle telecamere in condominio, è consentito procedere all’installazione di dispositivi di videosorveglianza con approvazione dell’assemblea di condominio, a condizione però che il girato si limiti alle zone condivise e purché non coinvolga gli spazi di proprietà esclusiva di ciascun componente dell’edificio.
Ad esempio, è possibile installare i dispositivi che riprendano:
- l’ingresso principale
- i cortili
- le scale
- gli androni
- i parcheggi
- le pareti esterne
Anche la giurisprudenza ha confermato la validità di tali regole generali inserite nel contesto della normativa per l’installazione di telecamere in condominio.
Una sentenza sulle telecamere in condominio del Tribunale di Roma (numero 8678 del 19 maggio 2021) ha legittimato una delibera assembleare che autorizzava l’installazione di dispositivi di videosorveglianza sull’intero perimetro esterno dell’edificio condominiale.
Questa decisione si basa sul riconoscimento del diritto dell’assemblea di rafforzare il sistema di sicurezza dell’edificio nella sua interezza, indipendentemente dal fatto che la realizzazione del sistema avvenga in più fasi separate.
Nel caso di telecamera installata dal singolo condomino invece, il girato deve essere circoscritto esclusivamente all’area strettamente necessaria per garantire la sicurezza e la tutela della sua proprietà.
In altre parole, la telecamera deve focalizzarsi esclusivamente sugli spazi pertinenti alla sfera privata dell’abitante, evitando qualsiasi invadenza nella privacy altrui o nelle aree comuni condominiali.
Che si tratti di sistemi condominiali privati o installati da tutti gli abitanti dell’edificio, è obbligatorio segnalare la presenza delle telecamere mediante appositi cartelli informativi.
Quale autorizzazione è obbligatoria?
Alla luce di quanto detto finora, per capire quali sono le autorizzazioni individuate dalla normativa sulle telecamere in condominio, è necessario operare una distinzione tra:
- telecamera condominiale posta a tutela dell’intero condominio: in questo caso è obbligatorio ottenere l’approvazione dell’assemblea di condominio per l’installazione di telecamere che coprano le zone comuni dell’edificio. La decisione deve derivare da una delibera assembleare che riceva il consenso della maggioranza dei condomini secondo quanto specificato dall’art. 1136 c.c.
- telecamera condominiale a tutela della proprietà privata: il singolo condomino può installare dispositivi di videosorveglianza per la protezione dei propri beni senza l’autorizzazione dell’assemblea condominiale.
È buona prassi comunicare al resto dei condomini le modalità di installazione della telecamera privata seppur non necessiti di approvazione.
Quando si possono visionare le telecamere?
È fondamentale tenere presente che, in conformità con le normative sulla privacy, qualsiasi sistema di videosorveglianza comune comporta il trattamento dei dati personali di individui, non facilmente identificabili in anticipo, che possono essere ripresi quando si trovano nel raggio d’azione delle telecamere.
Di conseguenza, i dati raccolti non devono essere conservati oltre il necessario per le finalità del trattamento (generalmente entro 24 o al massimo 48 ore) e devono essere protetti mediante adeguate misure di sicurezza, garantendo l’accesso solo a persone autorizzate.
Chi può visionare le immagini della videosorveglianza?
In genere, l’amministratore dell’edificio ha il potere di accedere alle registrazioni delle telecamere condominiali.
Tuttavia, ogni condomino ha il diritto di richiedere la visione di tali registrazioni se ciò riguardano l’intero edificio, a patto che:
- la richiesta avvenga sotto il controllo e la supervisione dell’amministratore o del soggetto designato responsabile del trattamento dei dati
- la richiesta sia correlata a situazioni gravi come reati (furto, rapina, danneggiamento, ecc.)
- vi sia una denuncia preventiva delle autorità competenti riguardo al reato in questione
- la richiesta sia formulata per iscritto all’amministratore.
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